Termini e condizioni generali

GTC

§ 1 Ambito di applicazione e clausola di difesa (1) Le seguenti Condizioni Generali di Contratto, nella versione in vigore al momento dell’ordine, si applicano esclusivamente ai rapporti giuridici tra il gestore del negozio (di seguito “Fornitore”) e i suoi clienti instaurati tramite questo negozio Internet. (2) Condizioni Generali di Contratto diverse da quelle del cliente diventano parte integrante del contratto solo se il Fornitore ne accetta espressamente la validità.

§ 2 Conclusione del contratto (1) La presentazione dei prodotti nel negozio Internet non costituisce un’offerta vincolante da parte del fornitore di concludere un contratto di acquisto.
Al cliente viene semplicemente richiesto di presentare un’offerta effettuando un ordine.
(2) Con l’invio dell’ordine nel negozio Internet, il cliente invia un’offerta vincolante per la stipula di un contratto di acquisto per i prodotti contenuti nel carrello.
Inviando l’ordine, il cliente riconosce anche i presenti termini e condizioni come unici applicabili al rapporto legale con il fornitore.
(3) Il fornitore conferma la ricezione dell’ordine del cliente inviando un’e-mail di conferma.
La conferma dell’ordine non costituisce un’accettazione dell’offerta contrattuale da parte del fornitore.
Serve solo a informare il cliente che l’ordine è stato ricevuto dal fornitore.
Il contratto d’acquisto si conclude solo quando il fornitore rilascia una dichiarazione di accettazione, tramite una dichiarazione esplicita o con la consegna della merce.

§ 3 Riserva di proprietà La merce consegnata rimane di proprietà del fornitore fino al completo pagamento.

§ 4 Scadenza Il pagamento del prezzo di acquisto è dovuto alla conclusione del contratto.

§ 5 Garanzia (1) I diritti di garanzia del cliente sono disciplinati dalle disposizioni di legge generali, salvo quanto diversamente specificato di seguito.
La disposizione di cui al § 6 delle presenti CGV si applica alle richieste di risarcimento danni da parte del cliente nei confronti del fornitore.
(2) I diritti di garanzia variano a seconda che il cliente sia un consumatore o meno.
Un consumatore è una persona fisica che conclude un negozio giuridico per uno scopo che non può essere attribuito alla sua attività commerciale o professionale indipendente.
(3) Il periodo di prescrizione per i diritti di garanzia del cliente è di 2 anni per gli articoli di nuova produzione per i consumatori.
Per gli imprenditori, il periodo di prescrizione è di 2 anni per gli articoli di nuova produzione e di 2 anni per gli articoli usati.
(4) Il fornitore non dichiara una garanzia.

§ 6 Esclusione di responsabilità (1) Le richieste di risarcimento danni da parte del cliente sono escluse, se non diversamente specificato di seguito.
L’esclusione di responsabilità di cui sopra si applica anche ai rappresentanti legali e agli agenti vicari del fornitore, nella misura in cui il cliente rivendichi diritti nei loro confronti.
(2) Sono escluse dall’esclusione di responsabilità di cui alla Sezione 1 le richieste di risarcimento danni per lesioni alla vita, all’integrità fisica o alla salute e le richieste di risarcimento danni derivanti dalla violazione di obblighi contrattuali essenziali.
Gli obblighi contrattuali essenziali sono quelli il cui adempimento è necessario per raggiungere l’obiettivo del contratto, ad esempio il fornitore deve consegnare l’articolo al cliente privo di difetti materiali e di titoli di proprietà e procurarsene la proprietà.
È esclusa dall’esclusione di responsabilità anche la responsabilità per i danni derivanti da una violazione intenzionale o gravemente negligente del dovere da parte del fornitore, dei suoi rappresentanti legali o agenti vicari.
(3) Le disposizioni della legge tedesca sulla responsabilità del prodotto (ProdHaftG) rimangono inalterate.

§ 7 Scelta della legge e foro competente (1) Al rapporto contrattuale tra il fornitore e il cliente si applica la legge della Repubblica Federale di Germania.
Sono escluse da questa scelta di legge le norme obbligatorie per la protezione dei consumatori del paese in cui il cliente ha la sua residenza abituale.
È esclusa l’applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni mobili.
(2) Il foro competente per tutte le controversie derivanti dal rapporto contrattuale tra il cliente e il fornitore è la sede legale del fornitore, a condizione che il cliente sia un commerciante, una persona giuridica di diritto pubblico o un fondo speciale di diritto pubblico.

§ 8 Clausola di esclusione (1) Le presenti Condizioni Generali di Contratto contengono tutti i diritti e gli obblighi delle parti contraenti. (2) La lingua contrattuale è il tedesco. (3) Qualora una o più disposizioni delle presenti Condizioni Generali di Contratto siano o diventino non valide o contengano una lacuna, le parti contraenti si impegnano ad avviare trattative con l’obiettivo di sostituire o integrare la disposizione non valida o incompleta con un accordo individuale adeguato che corrisponda il più possibile allo scopo economico della disposizione prevista.
La validità delle restanti disposizioni rimarrà inalterata.